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D. 01/02/2001 n. 15PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 1 FEBBRAIO 2001 N. 15 (G.U. n. 103 del 05-05-2001) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472, e 23 dicembre 1999, n. 488, con le quali è stato rifinanziato in particolare l'art. 9 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; -Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; - Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale le spese relative a limiti d'impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte in conto competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempre che l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio; -Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad allocare le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dall'art. 10 della stessa legge; -Vista in particolare la propria delibera in data 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 177/1999), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, proceduto alla finalizzazione di "economie" conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed al finanziamento di nuovi interventi; -Vista, altresì, la propria delibera in data 4 agosto 2000, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2000), con la quale questo Comitato - nel rimodulare i programmi precedenti - ha proceduto, tra l'altro, alla revoca di finanziamenti per tardiva presentazione dei relativi progetti ed ha disposto l'accantonamento degli importi scaturenti dalle revoche stesse al fine di assicurare, in linea con le indicazioni della citata legge n. 30/1998, l'elevazione del con tributo sino al 60% del costo, prevedendo l'utilizzo dei fondi recati dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999 in caso d'incapienza delle risorse rispetto al fabbisogno correlato a tale elevazione e riservandosi di imputare, nell'opposta ipotesi, sulle eccedenze il parziale finanziamento degli interventi proposti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, con nota n. 370 (TIF 5)/211 del 9 marzo 2000; -Visto il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 20 luglio 2000, che ha fissato al 31 ottobre 2000 il termine ultimo per la presentazione dei progetti finanziati con la richiamata delibera n. 66/1999; -Vista la nota n. 1558/211 del 20 dicembre 2000, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha formulato proposte di revoca di uno degli interventi di cui all'alinea precedente, di rimodulazione di altri interventi e di destinazione delle risorse così liberatesi agli interventi proposti per il finanziamento già con la citata nota del 9 marzo 2000; -Vista la nota n. 468 (TIF 2) del 26 gennaio 2001 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i prospetti riepilogativi, distinti per limiti d'impegno, dei contributi relativi agli interventi già avviati; - Vista la nota n. 241(TIF 5)/211 del 30 gennaio 2001 con la quale il citato Ministero indica i progetti di cui alle precedenti delibere di questo Comitato che risultavano muniti di progettazione esecutiva già all'epoca di emanazione della legge n. 472/1999 e per i quali non si è ancora proceduto all'accensione dei relativi mutui; -Preso atto che la proposta di revoca dell'intervento relativo a Padova è motivata con la mancata presentazione del progetto entro il termine stabilito dal citato decreto dirigenziale; -Preso atto che le nuove soluzioni progettuali prospettate dal comune di Bologna, beneficiano di due distinti finanziamenti, sono state valutate solo in parte positivamente dalla commissione di alta vigilanza, istituita ai sensi della menzionata legge n. 204/1995; -Preso atto che l'intervento proposto dal comune di Perugia, già parzialmente finanziato a carico della legge n. 641/1995, forma oggetto di apposito accordo di programma, stipulato il 12 dicembre 1997 ed integrato il 23 ottobre 1999, tra il comune, la regione il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il Ministero dei lavori pubblici; -Preso atto che la proposta di ulteriore finanziamento per l'intervento relativo a Venezia mira a consentire l'integrale realizzazione della "variante" approvata, in linea di principio, da questo Comitato con la citata delibera n. - Preso atto che la proposta di finanziamento dell'intervento relativo alla provincia di Ancona, già incluso nell'originaria graduatoria redatta dalla citata commissione di alta vigilanza ed all'epoca non finanziato per incapienza di fondi, è motivata con la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 3, punto 4b della legge n. 194/1998 e con l'esiguità del contributo previsto, compatibile con le disponibilità attuali; -Preso atto che sulle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 472/1999 possono essere imputati esclusivamente oneri relativi a "progetti esecutivi già approvati"; - Ritenuto di procedere alla quantificazione definitiva dei contributi per gli interventi già avviati, sulla scorta dei dati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e di effettuare i conseguenti aggiustamenti in modo da disporre di un chiaro quadro finanziario delle effettive necessità; - Ritenuto di condividere le proposte come sopra illustrate e ritenuto in particolare di procedere al finanziamento dell'intervento di Perugia in considerazione degli specifici impegni già assunti con il ricordato accordo di programma e di prevedere, invece, un'assegnazione in via programmatica per gli interventi di Venezia e di Ancona in relazione all'opportunità di definire più compiutamente, in seno alla commissione infrastrutture, profili di carattere tecnico; - Ritenuto di avviare il ricorso alle disponibilità recate dall'art. 13 della legge n. 472/1999, traslando intanto su tali disponibilità i contributi relativi ad interventi già dotati di progettazione esecutiva approvata; - Delibera: 1. Interventi avviati A seguito dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori, il contributo assegnato agli interventi già attuati o comunque avviati, riportati nell'allegato 1, è definitivamente quantificato nella misura indicata, accanto a ciascun intervento, nell'allegato medesimo, nel quale è altresì specificata la legge cui resta imputato l'onore relativo e che forma parte integrante della presente delibera. 2. Interventi da avviare 2.1 Rimodulazione precedenti programmi. 2.1.1 Approvazione variante e rimodulazione finanziamento. È approvata la variante di cui all'allegato 2, concernente il programma di collegamenti tranviari nel comune di Bologna, come da ultimo indicati nella delibera n. 66/1999, e che forma parte integrante della presente delibera. I contributi originariamente assegnati a ciascun intervento con la suddetta delibera sono trasferiti al nuovo progetto unitario nell'importo ridotto riportato nel prospetto stesso e che rappresenta la misura massima per assicurare la copertura del costo dell'opera sino alla percentuale del 60%. 2.1.2 Revoca. È revocato il contributo annuo di 3.066 milioni di lire assegnato con delibera n. 66/1999, a carico del primo limite d'impegno di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, all'intervento di Padova denominato "completamento linea tranviaria tratta S. Croce- Guizza". 2.1.3 Traslazione oneri su risorse legge n. 472/1999. Al fine di procedere all'utilizzo delle risorse recate dalla legge n. 472/1999 e liberare risorse per il finanziamento di ulteriori opere, il finanziamento originariamente assegnato agli interventi individuati nell'allegato 3, muniti di progettazione esecutiva già approvata, viene traslato sui limiti d'impegno previsti da detta legge e, in considerazione della diversa durata temporale dei limiti stessi e delle modifiche intervenute nella misura del tasso d'interesse, viene rideterminato, nell'entità precisata accanto a ciascun intervento, nel citato allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 2.1.4 Altre modifiche. Il contributo ventennale di 285,9 milioni di lire assegnato con delibera n. 70/2000, a valere sulle risorse di cui all'art. 50 della Legge n. 448/1998, all'intervento di Osimo (ascensore inclinato collegamento maxi parcheggio centro storico) del costo di 5.620 milioni di lire viene traslato sul primo limite di impegno dell'art. 9 della legge n. 211/1992 e rideterminato in 245 milioni di lire annui per 28 anni. Gli altri finanziamenti disposti con la suddetta delibera gravano indistintamente sui limiti d'impegno di cui alla citata legge n. 448/1998 ed aventi ora medesima scadenza in relazione alle previsioni dell'art. 54, comma 16, della legge n. 449/1997. Assegnazione risorse. 2.2.1 Assegnazione contributo. È approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, l'intervento di Perugia, denominato "Minimetrò - 1o lotto funzionale Pian di Massiano-Pincio centro", del costo di 114.800 milioni di lire. A detto intervento è destinata una quota annua di 2.826 milioni di lire a valere sul primo limite d'impegno previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992 e quindi per la durata di 28 anni: tale quota è da intendere quale misura massima per assicurare la copertura della parte di costo (38.880 milioni di lire) che il Ministero dei trasporti e della navigazione si è impegnato a finalizzare all'opera nell'accordo integrativo di programma del 23 ottobre 1999, meglio specificato in premessa. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2 - 1.8 della delibera n. 70/2000. Gli adempimenti in tema di verifiche e di referto previsti, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della delibera richiamata sono riferibili anche all'intervento come sopra finanziato. 2.2.2 Assegnazione programmatica. In via programmatica all'intervento "Venezia, linea tranviaria Favaro- Mestre-Venezia S. Marta", del costo complessivo di 188.600 milioni di lire, è assegnato -in aggiunta al contributo annuo di 5.202,3 milioni di lire gravante sulla legge n. 611/1996, già destinato all'originario progetto con delibera 8 maggio 1996 e confermato con delibera n. 71/2000 al progetto revisionato -un ulteriore contributo annuo di 2.878,2 milioni di lire a valere sul primo limite di impegno previsto dal richiamato art. 9 della legge n. 211/1992 per la durata di 28 anni. Il contributo -che, sommato a quello già in essere, al tasso di sconto attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti consente l'attivazione di un volume di investimenti pari a lire 113.160 milioni di lire - sarà assegnato definitivamente all'intervento su proposta della commissione infrastrutture non appena definiti più compiutamente profili di carattere tecnico anche alla luce delle ulteriori indicazioni cui la commissione di alta vigilanza ha subordinato il proprio parere favorevole. In via programmatica è assegnato all'intervento "Provincia di Ancona: sistema integrato autobus - treno" un contributo annuo di 594 milioni di lire a valere sul secondo limite di impegno previsto dal citato art. 9 della legge n. 211/1992 per la durata di 30 anni. Il contributo -che al tasso indicato consente l'attivazione di un volume di investimenti di 8.400 milioni di lire, pari al 60% del costo delle infrastrutture ferroviarie -verrà assegnato definitivamente all'intervento su proposta della commissione infrastrutture a seguito di una più compiuta valutazione delle specificità del progetto. |
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